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Equitazione
               
 
Il Cavallo e il Codice della Strada
 
 
Il Codice della Strada – approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ed entrato in vigore il 1° gennaio 1993, con successive modificazioni definiscono il
“NUOVO CODICE DELLA STRADA”

L’ART.115, che definisce in parte la conduzione del cavallo in strada, recita:
“Chi guida veicoli o conduce animali deve essere idoneo per requisiti fisici e psichici e aver compiuto quattordici anni per guidare veicoli a trazione animale o condurre animali da tiro, da soma o da sella, ovvero armenti, greggi o altro raggruppamenti di animali”.

Da ciò si evince che i requisiti minimi che il cavaliere deve avere sono:
“un’attitudine fisica, un’attitudine psichica ed un’età minima di 14 anni”.

Requisito ulteriore per la guida di qualsiasi mezzo pericoloso (il cavallo e l’equitazione, anche per il CONI, rientra tra gli sport pericolosi) su strade pubbliche:
essere assicurati (per uso, possesso e custodia).

Il patentino per uscire con il cavallo non è obbligatorio, ma sicuramente è un mezzo per dimostrare di avere l’attitudine psicofisica e la competenza di gestire l’animale. Inoltre, il patentino funziona anche da assicurazione, la quale è obbligatoria. Senza patentino è necessario procurarsi una polizza RC Cavalli per eventuali danni verso terzi. L’assicurazione protegge per la responsabilità civile del cavallo utilizzato in privato ma non comprende il noleggio del cavallo.

Le ragioni della norma rientrano nella necessità di salvaguardare la sicurezza di tutti, ovvero dei conducenti, degli animali e di terzi che vengano a contatto con essi.
Il cavallo si differenzia dal veicolo a motore poiché – oltre a essere vivo ovviamente – è munito di un proprio cervello ed è quindi in grado di prendere decisioni che possono comportare un pericolo per l’incolumità delle persone. Quindi deve, necessariamente, essere guidato da persona capace di comprenderlo, in grado di comunicare con lui e di “ricondurlo all’ordine”, qualsiasi sia la situazione che si presenta in passeggiata o trekking.

Ne consegue che il divieto lascia margini di discrezionalità, infatti potrebbero esserci persone al di sopra di 14 anni che non hanno comunque competenza per uscire su strada e non dovrebbero essere incoraggiate a farlo, ne da chi ha il dovere di valutare l’attitudine fisica e psichica, ne da chi detiene la patria potestà.
Inoltre, il fatto di uscire con una guida equituristica non deroga al divieto di condurre il cavallo in esterno ai minori di 14 anni.
La normativa del Codice si applica a tutte le strade, siano esse di scorrimento, urbane, di quartiere, locali, secondarie o principali, escluse le strade private, ovvero non aperte al pubblico.
 
   
 
Grazie per l'attenzione!
 
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